Regolamento Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari

Art. 16

In vigore dal 26 lug 1952
In attuazione dell' della legge 11 maggio 1951, numero 384, per la elezione dei componenti i Consigli distrettuali verrà costituita dal presidente della Cassa, mutua, su proposta del cancelliere capo della Corte di appello o di chi ne esercita le funzioni, una Commissione di scrutinio composta di cinque cancellieri o segretari giudiziari residenti nella città sede della Corte di appello, non facenti parte del Consiglio distrettuale uscente. La detta Commissione elegge nel suo seno un presidente ed un segretario. Entro dieci giorni dalla sua costituzione essa stabilisce la data delle elezioni e la comunica, tramite i capi degli uffici giudiziari del distretto, a tutti i cancellieri e segretari giudiziari addetti agli uffici stessi. È ammessa la presentazione alla detta Commissione di liste di candidati. La lista o liste, se presentate almeno cinque giorni prima della data delle elezioni, verranno comunicate ai soci del distretto. Ciascun socio procederà, nel giorno stabilito, alla votazione, scrivendo a mano i nomi dei candidati da lui prescelti tra i funzionari residenti nella città sede di Corte di Appello. Le schede votate saranno raccolte dai capi degli uffici e quindi spedite in plico sigillato al presidente della Commissione di scrutinio presso la Corte di Appello. La Commissione di scrutinio procederà, appena ricevuti i plichi da tutti gli uffici giudiziari del distretto, allo spoglio delle schede ed alla proclamazione ed all'insediamento del Consiglio distrettuale eletto. Copia del verbale delle operazioni di scrutinio, della preclamazione e dell'insediamento del Consiglio distrettuale verrà trasmessa al presidente del Consiglio centrale della Cassa a cura del presidente della Commissione di scrutinio di ciascun distretto. La elezione dei Consigli distrettuali ha luogo entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun triennio.
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