Regolamento Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari

Art. 20

In vigore dal 26 lug 1952
Il Consiglio centrale di amministrazione ed i revisori dei conti dell'istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 2 agosto 1948, restano in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio centrale e dei revisori dei conti. Visto, il Ministro per la grazia e giustizia ZOLI
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Art. 20 Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 11 maggio 1951, n. 384, concernente l'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo