Art. 20
Regolamento Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari

Art. 20

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In vigore dal 26 lug 1952
Il Consiglio centrale di amministrazione ed i revisori dei conti dell'istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 2 agosto 1948, restano in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio centrale e dei revisori dei conti. Visto, il Ministro per la grazia e giustizia ZOLI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-05-23;756#art-rcm-20