Titolo II

Art. 50

In vigore dal 1 lug 1952
Lo studente del corso di laurea in scienze matematiche non può sostenere gli esami di "analisi superiore" e di "fisica matematica" senza aver superati gli esami di e analisi matematica (algebrica ed infinitesimale)" nè può sostenere gli esami di "geometria superiore e, "geometria differenziale" e "topologia" senza aver superato quello di "geometria analitica con elementi di proiettiva" e quelli di "analisi matematica (algebrica e infinitesimale)".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 50 Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo