Titolo II
Art. 50
50 / 64In vigore dal 1 lug 1952
Lo studente del corso di laurea in scienze matematiche non può sostenere gli esami di "analisi superiore" e di "fisica matematica" senza aver superati gli esami di e analisi matematica (algebrica ed infinitesimale)" nè può sostenere gli esami di "geometria superiore e, "geometria differenziale" e "topologia" senza aver superato quello di "geometria analitica con elementi di proiettiva" e quelli di "analisi matematica (algebrica e infinitesimale)".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-50