Titolo II
Art. 47
In vigore dal 1 lug 1952
La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Mineralogia;
6) Geologia;
7) Geografia;
8) Botanica (biennale);
9) Zoologia (biennale);
10) Anatomia comparata;
11) Anatomia umana;
12) Fisiologia generale (biennale).
Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica fisica
2) Chimica biologica;
3) Biologia delle razze umane;
4) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
5) Fisiologia vegetale;
6) Petrografia;
7) Fisica terrestre e climatologia;
8) Oceanografia;
9) Igiene;
10) Idrobiologia e pescicoltura;
11) Istologia ed embriologia;
12) Genetica;
13) Antropologia;
14) Vulcanologia;
15) Paleontologia;
16) Geografia fisica.
Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto, la parte generale quanto quella sistematica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-47