Titolo II
Art. 48
In vigore dal 1 lug 1952
La durata del corso di studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);
3) Analisi superiore;
4) Matematiche complementari;
5) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
6) Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);
7) Fisica teorica;
8) Fisica superiore;
9) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Sono insegnamenti complementari:
1) Calcolo delle probabilità;
2) Geometria differenziale;
3) Geometria superiore;
4) Meccanica superiore;
5) Topologia;
6) Fisica matematica;
7) Fisica terrestre;
8) Geodesia;
9) Mineralogia;
10) Teoria delle funzioni;
11) Spettroscopia;
12) Onde elettromagnetiche.
Per gli insegnamenti di "analisi matematica" di "geometria analitica" e "geometria descrittiva" e di "fisica sperimentale" e relative "esercitazioni" valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-48