Titolo II
Art. 44
In vigore dal 1 lug 1952
La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);
3) Analisi superiore;
4) Geometria superiore;
5) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
6) Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale) 7) Fisica matematica;
8) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Sono insegnamenti complementari:
1) Matematiche complementari;
2) Geometria differenziale;
3) Fisica teorica;
4) Fisica superiore;
5) Meccanica superiore;
6) Geodesia;
7) Topologia;
8) Teoria delle funzioni;
9) Calcolo delle probabilità.
Gli insegnamenti biennali di "analisi matematica" e di "geometria analitica" importano ciascuno due esami distinti.
L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative "esercitazioni" importano l'esame alla fine di ogni anno.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-44