Titolo II

Art. 53

In vigore dal 1 lug 1952
Lo studente del corso di laurea in scienze naturali deve frequentare nel secondo biennio due laboratori annuali ed uno biennale scelti fra le seguenti materie: "zoologia", "botanica", "geologia", "mineralogia". Egli non può sostenere gli esami di "fisica", di "mineralogia", di "geografia" senza aver superato quello di "istituzioni di matematiche".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-53

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Art. 53 Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo