Titolo II
Art. 53
In vigore dal 1 lug 1952
Lo studente del corso di laurea in scienze naturali deve frequentare nel secondo biennio due laboratori annuali ed uno biennale scelti fra le seguenti materie:
"zoologia", "botanica", "geologia", "mineralogia".
Egli non può sostenere gli esami di "fisica", di "mineralogia", di "geografia" senza aver superato quello di "istituzioni di matematiche".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-53