Art. 53
Titolo II

Art. 53

53 / 64
In vigore dal 1 lug 1952
Lo studente del corso di laurea in scienze naturali deve frequentare nel secondo biennio due laboratori annuali ed uno biennale scelti fra le seguenti materie: "zoologia", "botanica", "geologia", "mineralogia". Egli non può sostenere gli esami di "fisica", di "mineralogia", di "geografia" senza aver superato quello di "istituzioni di matematiche".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-10-27;1827#art-53