Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'
Art. 94
In vigore dal 1 gen 1952
a) La mancanza di una mano o di un piede;
b) La grave menomazione funzionale di una mano o di un piede, dopo
osservazione in ospedale militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-94