Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'
Art. 99
In vigore dal 1 gen 1952
La ineguaglianza degli arti superiori allorchè l'accorciamento di uno di essi sia almeno di cinque centimetri.
La ineguaglianza degli arti inferiori quando l'accorciamento di uno di essi sia di almeno tre centimetri.
In tutti i casi dopo osservazione in ospedale militare (vedi anche elenco B).
Avvertenza: Per gli ufficiali e sottufficiali la ineguaglianza degli arti, consecutiva a fratture riportate nel corso del servizio, saranno causa di inidoneità solo quando siano molto appariscenti o producano marcata claudicazione o siano di grave ostacolo per i servizi inerenti al loro grado e categoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-99