Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'

Art. 96

In vigore dal 1 gen 1952
La mancanza totale o la perdita completa della funzione: a) di tre dita di un piede; b) dei due alluci; c) di un alluce e di altre due dita fra i due piedi; d) di quattro dita fra i due piedi, esclusi gli alluci; e) della falange ungueale di un alluce e di altre quattro falangi ungueali fra i due piedi. Avvertenza: La perdita funzionale dovrà essere sempre constatata in ospedale militare (vedi anche elenco B).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-96

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