Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'
Art. 96
In vigore dal 1 gen 1952
La mancanza totale o la perdita completa della funzione:
a) di tre dita di un piede;
b) dei due alluci;
c) di un alluce e di altre due dita fra i due piedi;
d) di quattro dita fra i due piedi, esclusi gli alluci;
e) della falange ungueale di un alluce e di altre quattro falangi
ungueali fra i due piedi.
Avvertenza: La perdita funzionale dovrà essere sempre constatata in ospedale militare (vedi anche elenco B).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-96