Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'

Art. 95

In vigore dal 1 gen 1952
La mancanza totale o la perdita completa della funzione: a) di un pollice; b) di un indice e di un altro dito della stessa mano; c) delle ultime tre dita di una mano; d) di due dita e di un metacarpale di una mano; e) di due indici; f) di tre dita fra le due mani; g) delle ultime due falangi di un indice, insieme a quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano; h) delle due ultime falangi di cinque dita fra le due mani; i) della falange ungueale di tutte le dita di una mano; l) della falange ungueale di tre dita fra le due mani, compresa quella dei due pollici; m) della falange ungueale di sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice; n) della falange ungueale di sette dita fra le due mani, esclusa quella dei due pollici. Avvertenza: La perdita funzionale dovrà sempre essere constatata in ospedale militare (vedi anche elenco B).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-95

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Art. 95 Approvazione degli elenchi delle imperfezioni ed infermita' esimenti dal servizio nella Marina militare o determinanti la ridotta attitudine militare e relative istituzioni. — Testo vigente | Portale Normativo