Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'
Art. 95
In vigore dal 1 gen 1952
La mancanza totale o la perdita completa della funzione:
a) di un pollice;
b) di un indice e di un altro dito della stessa mano;
c) delle ultime tre dita di una mano;
d) di due dita e di un metacarpale di una mano;
e) di due indici;
f) di tre dita fra le due mani;
g) delle ultime due falangi di un indice, insieme a quella delle ultime due falangi di altre due dita della stessa mano;
h) delle due ultime falangi di cinque dita fra le due mani;
i) della falange ungueale di tutte le dita di una mano;
l) della falange ungueale di tre dita fra le due mani, compresa quella dei due pollici;
m) della falange ungueale di sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice;
n) della falange ungueale di sette dita fra le due mani, esclusa quella dei due pollici.
Avvertenza: La perdita funzionale dovrà sempre essere constatata in ospedale militare (vedi anche elenco B).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-95