Art. 94
Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'

Art. 94

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In vigore dal 1 gen 1952
a) La mancanza di una mano o di un piede; b) La grave menomazione funzionale di una mano o di un piede, dopo osservazione in ospedale militare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-94