Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'
Art. 88
In vigore dal 1 gen 1952
I restringimenti uretrali organici di grado notevole.
Le fistole uretrali di qualsiasi grado o sede, dopo osservazione in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-88