Art. 88
Elenco A Imperfezioni ed infermita' causa di inabilita'

Art. 88

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In vigore dal 1 gen 1952
I restringimenti uretrali organici di grado notevole. Le fistole uretrali di qualsiasi grado o sede, dopo osservazione in ospedale militare e trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-09-08;1216#art-eai-88