Art. 5

In vigore dal 23 mag 1951
Il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, I.R.F.E. - trasmette alla Commissione di cui all'articolo precedente le domande degli aventi diritto, debitamente istruite e complete di documentazione. La Segreteria della commissione notifica all'interessato, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, la data in cui avrà luogo l'esame della pratica e l'interessato, non oltre il giorno antecedente a quello dell'adunanza, potrà presentare alla Commissione stessa memorie e documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Le deliberazioni della Commissione sono definitive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-18;292#art-5

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