Art. 1
In vigore dal 23 mag 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 4 luglio 1950, n. 590;
Visto l'art. 74 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze;
Decreta:
.
I cittadini italiani - persone fisiche e giuridiche - proprietari di beni, diritti ed interessi, situati nei territori di Briga e Tenda ceduti alla Francia sono ammessi, a domanda, all'indennizzo previsto alla lettera E) articolo 74 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-18;292#art-1