Art. 3
In vigore dal 23 mag 1951
La determinazione della misura dell'indennizzo da corrispondere ai singoli proprietari di beni, è effettuata dalla Commissione interministeriale di cui al seguente .
La consistenza dei beni, diritti e interessi è quella risultante dagli accertamenti effettuati, con l'intervento di rappresentanti della pubblica Amministrazioni in occasione del trasferimento dei beni stessi alla Francia in forza dell'art. 74 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-18;292#art-3