Art. 7
In vigore dal 23 mag 1951
Il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, I.R.F.E. - provvede al pagamento delle somme liquidate a titolo di indennizzo, mediante ordinativi diretti sulla Sezione di tesoreria provinciale competente in relazione al domicilio indicato nella domanda dell'interessato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - SFORZA - SEGNI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 5. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-18;292#art-7