Art. 4
In vigore dal 23 mag 1951
Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per gli affari esteri, verrà nominata la Commissione interministeriale amministrativa prevista dall' della legge 4 luglio 1950, n. 590, che sarà così composta:
un magistrato di grado non inferiore al terzo, presidente;
un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al sesto, membro;
due rappresentanti del Ministero del tesoro, membri;
un rappresentante del Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, membro;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;
un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, membro;
due rappresentanti della categoria interessata designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero degli affari esteri.
La Commissione si pronuncia a maggioranza ed il voto del presidente è decisivo in caso di parità di voti.
A segretario della Commissione è nominato un funzionario in servizio presso la Direzione generale del tesoro di grado non inferiore al nono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-18;292#art-4