Art. 2
In vigore dal 23 mag 1951
Le domande in carta libera ed in triplice copia, corredate dal certificato di cittadinanza italiana e dai documenti atti a comprovare il diritto di proprietà, indirizzate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Ispettorato generale rapporti finanziari con l'estero, debbono contenere oltre le generalità complete degli aventi diritto e il loro domicilio, anche la descrizione particolareggiata di tutti i beni, diritti ed interessi perduti e debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sotto pena di decadenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-18;292#art-2