Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano›Capo II
Art. 28
In vigore dal 15 feb 1951
Nel caso di trasferimento della proprietà delle bombole il nuovo proprietario succede nel diritto di percepire il corrispettivo di cui all' della legge a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente Nazionale Metano la denuncia di trasferimento.
Colui che ha acquistato la proprietà ha tuttavia diritto a percepire dall'alienante la quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno dell'alienazione e quello in cui ha effetto la denuncia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-28