Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metanoCapo III

Art. 33

In vigore dal 15 feb 1951
D'accordo con gli organi competenti, l'Ente Nazionale Metano Istituirà stazioni per il collaudo e la revisione delle bombole per metano, o, previa convenzione, destinerà per tale servizio stazioni gestite da privati o da enti pubblici. La presentazione delle bombole deve essere fatta a cura e a spese del detentore delle stesse. Le operazioni di collaudo e di revisione debbono essere compiute nel minor tempo possibile.
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Art. 33 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, concernente la disciplina delle bombole per metano. — Testo vigente | Portale Normativo