Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano›Capo III
Art. 35
In vigore dal 15 feb 1951
Le bombole che, in sede di collaudo o revisione, eseguito ai sensi dell' del presente regolamento, siano dichiarate non più idonee all'uso, sono sostituite a norma dell', primo comma n. 3 della legge, senza alcun onere a carico del detentore dei recipienti dichiarati inidonei.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-35