Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metanoCapo II

Art. 29

In vigore dal 15 feb 1951
L'utente proprietario di bombole che non intende temporaneamente usare le bombole stesse, può chiedere la sospensione del pagamento del relativo corrispettivo, previo deposito, presso un magazzino dell'Ente Nazionale Metano, dei recipienti medesimi. La sospensione del pagamento ha effetto dal 1° giorno del trimestre successivo a quello in cui è stato eseguito 11 deposito, ma comunque non può avere decorrenza prima di giorni 30 da tale deposito. La richiesta di sospensione del pagamento deve presentarsi a mezzo raccomandata al Comitato di cui all' della legge. All'istanza deve essere allegata una dichiarazione dell'Ente Nazionale Metano attestante l'avvenuta consegna delle bombole.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-29

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