Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano›Capo II
Art. 26
In vigore dal 15 feb 1951
In caso di più ricorsi riguardanti le stesse bombole, o di ricorso riguardante bombole iscritte sul registro di cui all' al nome di altro proprietario, il Comitato, ove gli interessati, convocati in contradittorio non concordino sull'appartenenza delle bombole, dispone la sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto per l'uso delle bombole stesse fino a che la controversia non sarà definita con sentenza passata in giudicato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-26