Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano›Capo II
Art. 23
In vigore dal 15 feb 1951
Il corrispettivo dovuto per ciascuna bombola al proprietari al sensi dell' della legge è determinato trimestralmente ed è pagato con le modalità stabilite dai Comitato di cui all' della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-23