Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metanoCapo I

Art. 18

In vigore dal 15 feb 1951
L'elenco mensile che I fabbricanti di bombole devono trasmettere ai sensi dell' della legge, deve contenere, per ciascuna bombola, l'indicazione della matricola, della capacità, del peso a vuoto, della data di fabbricazione nonché il cognome e nome, la residenza e l'abitazione dell'acquirente, ovvero, se l'acquirente è un ente pubblico o una società, la denominazione o la ragione sociale, la sede, il cognome e il nome del legale rappresentante e la residenza dello stesso. L'elenco è trasmesso mediante raccomandata.
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Art. 18 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, concernente la disciplina delle bombole per metano. — Testo vigente | Portale Normativo