Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano›Capo I
Art. 15
In vigore dal 15 feb 1951
Decorso il termine di cui all' della legge, l'Ente Nazionale Metano indicherà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, le stazioni che rimarranno al servizio permanente di censimento e di punzonatura per le bombole di nuova fabbricazione o di quelle abilitate successivamente all'uso del metano.
La punzonatura di tali bombole sarà fatta secondo le disposizioni degli articoli precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-15