Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano›Capo II
Art. 20
In vigore dal 15 feb 1951
Entro il terzo mese di ciascun trimestre l'Ente Nazionale Metano comunica agli utenti l'ammontare del corrispettivo dovuto per il trimestre successivo, per le bombole detenute, secondo la misura determinata dal Comitato di; cui all' della legge.
Nella prima applicazione della legge, la comunicazione suddetta deve essere fatta entro 170 giorni dalla data della entrata in vigore della legge stessa e il pagamento deve essere eseguito entro i successivi 20 giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-20