Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano›Capo I
Art. 18
18 / 39In vigore dal 15 feb 1951
L'elenco mensile che I fabbricanti di bombole devono trasmettere ai sensi dell' della legge, deve contenere, per ciascuna bombola, l'indicazione della matricola, della capacità, del peso a vuoto, della data di fabbricazione nonché il cognome e nome, la residenza e l'abitazione dell'acquirente, ovvero, se l'acquirente è un ente pubblico o una società, la denominazione o la ragione sociale, la sede, il cognome e il nome del legale rappresentante e la residenza dello stesso.
L'elenco è trasmesso mediante raccomandata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-18