Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metanoCapo I

Art. 5

In vigore dal 15 feb 1951
È concessa facoltà al detentore di incaricare persona di sua fiducia per la presentazione delle bombole. L'incarico deve risultare da dichiarazione scritta nella scheda di censimento e firmata dal detentore. La scheda di censimento dovrà essere sottoscritta dal detentore e dall'incaricato che presenta la bombola. Chi presenta materialmente la bombola alla punzonatura deve sottoscrivere la scheda in presenza del funzionario dell'Ente Nazionale Metano che deve accertarne la identità personale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-5

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