Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano›Capo I
Art. 5
5 / 39In vigore dal 15 feb 1951
È concessa facoltà al detentore di incaricare persona di sua fiducia per la presentazione delle bombole. L'incarico deve risultare da dichiarazione scritta nella scheda di censimento e firmata dal detentore.
La scheda di censimento dovrà essere sottoscritta dal detentore e dall'incaricato che presenta la bombola.
Chi presenta materialmente la bombola alla punzonatura deve sottoscrivere la scheda in presenza del funzionario dell'Ente Nazionale Metano che deve accertarne la identità personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-5