Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano›Capo III
Art. 33
33 / 39In vigore dal 15 feb 1951
D'accordo con gli organi competenti, l'Ente Nazionale Metano Istituirà stazioni per il collaudo e la revisione delle bombole per metano, o, previa convenzione, destinerà per tale servizio stazioni gestite da privati o da enti pubblici.
La presentazione delle bombole deve essere fatta a cura e a spese del detentore delle stesse.
Le operazioni di collaudo e di revisione debbono essere compiute nel minor tempo possibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-33