Art. 33
Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metanoCapo III

Art. 33

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In vigore dal 15 feb 1951
D'accordo con gli organi competenti, l'Ente Nazionale Metano Istituirà stazioni per il collaudo e la revisione delle bombole per metano, o, previa convenzione, destinerà per tale servizio stazioni gestite da privati o da enti pubblici. La presentazione delle bombole deve essere fatta a cura e a spese del detentore delle stesse. Le operazioni di collaudo e di revisione debbono essere compiute nel minor tempo possibile.
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