Art. 28
Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metanoCapo II

Art. 28

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In vigore dal 15 feb 1951
Nel caso di trasferimento della proprietà delle bombole il nuovo proprietario succede nel diritto di percepire il corrispettivo di cui all' della legge a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente Nazionale Metano la denuncia di trasferimento. Colui che ha acquistato la proprietà ha tuttavia diritto a percepire dall'alienante la quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno dell'alienazione e quello in cui ha effetto la denuncia.
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