Regolamento L. 8 luglio 1950, n. 640 disciplina delle bombole per metano›Capo II
Art. 28
28 / 39In vigore dal 15 feb 1951
Nel caso di trasferimento della proprietà delle bombole il nuovo proprietario succede nel diritto di percepire il corrispettivo di cui all' della legge a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente Nazionale Metano la denuncia di trasferimento.
Colui che ha acquistato la proprietà ha tuttavia diritto a percepire dall'alienante la quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno dell'alienazione e quello in cui ha effetto la denuncia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-12-16;1121#art-rll-28