Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo V
Art. 54
Esecuzione dell'accertamento
In vigore dal 5 mar 1950
L'accertamento viene eseguito dai periti degli Uffici tecnici erariali, mediante vista di ciascuna unità immobiliare urbana, tenendo presente le dichiarazioni rese su apposita scheda dagli interessati a norma dell' della legge e valendosi delle indicazioni fornite dai possessori e dai detentori o da chi li rappresenta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-54