Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo V

Art. 58

Esenzione dall'obbligo di presentazione della planimetria

In vigore dal 5 mar 1950
Sono esentati dall'obbligo della presentazione della planimetria i propietari di unità immobiliari urbane i quali, alla data del 1 gennaio 1939, cui saranno titolari di un reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta fabbricati non maggiore di L. 50, sempre che, alla data di presentazione della dichiarazione-azione, non siano proprietari di altri immobiliari urbani, anche se non censiti o in godimento di esenzione dall'imposta, fabbricati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-58

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Esenzione dall'obbligo di presentazione della planimetria (Art. 58 Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.) — Testo vigente | Portale Normativo