Art. 61
Classamento e modalità esecutive
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-61
Classamento e modalità esecutive
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L'operazione di classamento si svolge tramite una verifica sul posto per ogni singola unità immobiliare urbana. Durante il sopralluogo si accertano la destinazione ordinaria dell'immobile e le sue caratteristiche che influiscono sulla capacità di produrre reddito. L'immobile viene poi confrontato con le 'unità tipo' della specifica zona censuaria per inserirlo nella categoria e classe prestabilita più conforme o analoga. La valutazione deve considerare esclusivamente lo stato, la destinazione e le caratteristiche presenti al momento in cui viene effettuato il classamento.
La norma definisce il procedimento di classamento per attribuire a ciascuna unità immobiliare la corretta categoria e classe catastale in base alla sua effettiva destinazione e alle caratteristiche che incidono sul reddito.
Si applica a tutte le unità immobiliari urbane oggetto di classamento e agli organi preposti alle verifiche e all'attribuzione delle categorie e classi catastali.
Durante il sopralluogo in un appartamento appena ultimato, i tecnici riscontrano la destinazione abitativa e le finiture dell'immobile. Confrontando l'immobile con le unità tipo della zona censuaria, lo collocano nella specifica classe e categoria corrispondente alle condizioni accertate al momento della visita.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.