Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo VII

Art. 65

Pubblicazione degli atti di formazione

In vigore dal 5 mar 1950
Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, gli Uffici tecilici erariali provvedono alla pubblicazione degli atti nei quali sono riassunti i risultati della attribuzione della proprietà della misura e dell'applicazione delle categorie e delle classi alle singole unità immobiliari urbane. Per le unità immobiliari che, rientrando nelle eccezioni previste dall', non hanno avuto applicata la classe, si devono pubblicare, in luogo dei risultati di tale applicazione, le rendite catastali attribuite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-65

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