Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo VII
Art. 70
Orario della pubblicazione
In vigore dal 5 mar 1950
I locali designati per la pubblicazione devono restare aperti ogni giorno, compresi i festivi, non meno di sei ore da stabilirsi dall'Ufficio tecnico erariale, con riguardo al maggior comodo degli interessati.
Nel caso dei Comuni in cui vi sia un limitato numero di interessati, o si verifichino altre circostanze particolari, l'Ufficio tecnico erariale, previo consenso della Commissione censuaria comunale, può limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana e ad un minore numero di ore, sempre con riguardo al maggiore comodo degli interessati medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-70