Art. 70 · Orario della pubblicazione
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo VII

Art. 70

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Orario della pubblicazione

In vigore dal 5 mar 1950
I locali designati per la pubblicazione devono restare aperti ogni giorno, compresi i festivi, non meno di sei ore da stabilirsi dall'Ufficio tecnico erariale, con riguardo al maggior comodo degli interessati. Nel caso dei Comuni in cui vi sia un limitato numero di interessati, o si verifichino altre circostanze particolari, l'Ufficio tecnico erariale, previo consenso della Commissione censuaria comunale, può limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana e ad un minore numero di ore, sempre con riguardo al maggiore comodo degli interessati medesimi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-70