Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo VII
Art. 74
Reclami sulla consistenza
In vigore dal 5 mar 1950
Nei reclami sulla, consistenza gli interessati, qualora non vi abbiano già erovveduto, devono o produrre una regolare planimetria dell'unità immobiliare urbana, firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometria, iscritti nei rispettivi albi professionali.
Può reclamarsi sulla consistenza anche in mancanza della detta planimetria in tal caso la spesa occorrente per la verifica nell'ipotesi che il reclamo risulti infondato, è a carico dei reclamate. A tale fine il reclamo dovrà essere accompagnato da ricevuta, comprovante lo avvenuto versamento di un deposito provvisorio, secondo le norme che saranno stabilite dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-74