Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo VII
Art. 77
Attestazione della presentazione del reclamo
In vigore dal 5 mar 1950
La ricevuta rilasciata all'atto della presentazione dei reclami è l'unico titolo per comprovare che essi vennero presentati nel termine prescritto.
La mancata presentazione dei reclami si considera agli effetti del catasto come piena accettazione da parte degli interessati dei dati iscritti nelle rispettive partite e negli altri atti pubblicati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-77