Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo VII
Art. 78
Divieto di copia degli atti pubblicati
In vigore dal 5 mar 1950
È fatto divieto all'assistente ed a chiunque altro di estrarre tipi o copie delle mappe e degli altri atti in pubblicazione.
Sono eccettuati dal divieto soltanto le schede delle partite delle quali è data facoltà ai rispettivi possessori di trarre copia, nell'ufficio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-78