Art. 78 · Divieto di copia degli atti pubblicati
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo VII

Art. 78

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Divieto di copia degli atti pubblicati

In vigore dal 5 mar 1950
È fatto divieto all'assistente ed a chiunque altro di estrarre tipi o copie delle mappe e degli altri atti in pubblicazione. Sono eccettuati dal divieto soltanto le schede delle partite delle quali è data facoltà ai rispettivi possessori di trarre copia, nell'ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-78