Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo VII

Art. 82

Ricorsi dell'Ufficio tecnico erariale

In vigore dal 5 mar 1950
L'Ufficio tecnico erariale ha facoltà di produrre i ricorsi contro le decisioni della Commissione censuaria comunale negli stessi termini imposti agli interessati. I ricorsi dell'Ufficio devono essere presentati nei termini previsti nel precedente paragrafo alla Commissione censuaria provinciale che è tenuta a rilasciarne ricevuta. Della presentazione dei propri ricorsi l'Ufficio tecnico erariale deve dare comunicazione agli interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-82

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Ricorsi dell'Ufficio tecnico erariale (Art. 82 Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.) — Testo vigente | Portale Normativo