Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbanoCapo VIII

Art. 86

Allestimento degli Atti per l'attivazione

In vigore dal 5 mar 1950
Esaurite le operazioni previste nel capo precedente dopo che saranno state stabilite le tariffe con la procedura dell' e seguenti, l'Ufficio tecnico erariale provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano e cioè: a) lo schedario dei numeri di mappa, di cui all'art. IX corretto in seguito ai risulti della pubblicazione e della trattazione dei reclami; b) lo schedario delle partite di cui all' corretto come per la lettera a) e completato con l'aggiunta per ogni unità immobiliare urbana, della rendita catastale. Sarà tenuta distinta la parte e della rendita inerente ad ampliamento o migliorie che beneficiano di esenzioni temporanee; c) lo schedario dei possessori di cui all' corretto come alla lettera a); d) tutti gli alti atti che la Direzione generale del catasto stimerà necessari o utili per l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-86

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