Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano›Capo VIII
Art. 90
Inizio della conservazione del catasto edilizio urbano
In vigore dal 5 mar 1950
Compiuto per un intero distretto di imposte od anche, nei casi speciali previsto dalla legge, solo per una parte dei Comuni o zone censuarie di uno stesso distretto di imposte, le operazioni indicate nell'articolo precedente, verrà stabilita, con decreto Ministeriale, la data da cui ha inizio, per ciscun distretto o zona censuaria, la conservazione del uovo catasto edilizio urbano e da cui cesano le operazioni in tese a mantenere aggiornato il catasto urbano preesistente. In base alle risultanze dei nuovi schedari delle partite si formano i ruoli per l'esazione dell'imposta nei modi che saranno stabiliti per legge.
Visto, il Ministro per le finanze
VANONI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-12-01;1142#art-rpl-90